ARALDICA E STEMMA

Curiamo la pratica per ottenere il decreto di riconoscimento o di modifica dello stemma

Gli stemmi di comuni ed il relativo gonfalone devono essere storicamente motivatiaraldicamente corretti e, come previsto dal R.D. n° 652 del 7 giugno 1943, devono avere ottenuto il regolare decreto di riconoscimento.

La legge n° 127 del 15 maggio 1997, al comma 2 dell’articolo 4, stabilisce che “Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra“.

Molti Comuni usano però uno stemma non riconosciuto o difforme da quello a suo tempo riconosciuto.

In cosa consiste il nostro servizio

L’Associazione Araldica Genealogica Italiana è in grado di curare tutta la pratica per ottenere il prescritto decreto di riconoscimento o di modifica.

Tale pratica, da noi più volte seguita con successo per vari Comuni italiani, prevede quanto segue:

  • Realizzazione di un profilo storico-etnografico motivante la richiesta del provvedimento
  • Istruzione della pratica di concessione o modifica
  • Realizzazione dei bozzetti provvisori a colori, formato A4, dello stemma e del gonfalone
  • Predisposizione della modulistica e della documentazione richiesta e sua presentazione all’Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio
  • Realizzazione delle due miniature definitive, nella forma richiesta
  • Spedizione del Decreto firmato dal Presidente della Repubblica e delle miniature debitamente registrate

La legge n° 13 del 12 gennaio 1991, al comma n° 1, stabilisce che è competenza del Presidente della Repubblica “il conferimento di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista per legge“.

Il D.P.C.M. del 28 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2011, n° 25 – Suppl. Ordinario n° 26, che assegna la competenza esclusiva in materia, all’Ufficio Onorificenze e Araldica del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio, aggiorna e semplifica le modalità di concessione e le regole araldiche già contenute nel R.D. n° 652 del 7 giugno 1943.

La concessione di emblemi araldici può essere richiesta da:

  • Regioni
  • Province
  • Città
  • Comuni
  • Comunità montane
  • Comunità isolane
  • Consorzi
  • Unioni di comuni
  • Enti con personalità giuridica
  • Banche
  • Fondazioni
  • Università
  • Società
  • Associazioni
  • Forze Armate e Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato