Curiamo la pratica per ottenere il decreto di riconoscimento o di modifica dello stemma
Gli stemmi di comuni ed il relativo gonfalone devono essere storicamente motivati, araldicamente corretti e, come previsto dal R.D. n° 652 del 7 giugno 1943, devono avere ottenuto il regolare decreto di riconoscimento.
La legge n° 127 del 15 maggio 1997, al comma 2 dell’articolo 4, stabilisce che “Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra“. Molti Comuni usano però uno stemma non riconosciuto o difforme da quello a suo tempo riconosciuto.
In cosa consiste il nostro servizio
L’Associazione Araldica Genealogica Italiana è in grado di curare tutta la pratica per ottenere il prescritto decreto di riconoscimento o di modifica.
Tale pratica, da noi più volte seguita con successo per vari Comuni italiani, prevede quanto segue:
- Realizzazione di un profilo storico-etnografico motivante la richiesta del provvedimento
- Istruzione della pratica di concessione o modifica
- Realizzazione dei bozzetti provvisori a colori, formato A4, dello stemma e del gonfalone
- Predisposizione della modulistica e della documentazione richiesta e sua presentazione all’Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio
- Realizzazione delle due miniature definitive, nella forma richiesta
- Spedizione del Decreto firmato dal Presidente della Repubblica e delle miniature debitamente registrate
La legge n° 13 del 12 gennaio 1991, al comma n° 1, stabilisce che è competenza del Presidente della Repubblica “il conferimento di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista per legge“.
Il D.P.C.M. del 28 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2011, n° 25 – Suppl. Ordinario n° 26, che assegna la competenza esclusiva in materia, all’Ufficio Onorificenze e Araldica del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio, aggiorna e semplifica le modalità di concessione e le regole araldiche già contenute nel R.D. n° 652 del 7 giugno 1943.
La concessione di emblemi araldici può essere richiesta da:
- Regioni
- Province
- Città
- Comuni
- Comunità montane
- Comunità isolane
- Consorzi
- Unioni di comuni
- Enti con personalità giuridica
- Banche
- Fondazioni
- Università
- Società
- Associazioni
- Forze Armate e Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato